Statuto
Art. 1.
E' costituita l'Associazione Culturale denominata “Associazione
Calabrese di Diritto Informatico” con sede in Catanzaro alla Via
della Quercia n. 45; essa è retta dal presente Statuto e dalle
vigenti norme di legge in materia.
Art. 2.
L’associazione ha carattere volontario, è apolitica e non ha
scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto
sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi nonché
all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’associazione potrà partecipare quale
socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi
nonché partecipare ad enti con scopi soiali, culturali e
umanitari.
Art. 3.
L’associazione ha durata illimitata.
Art. 4. L’associazione si propone di
sviluppare lo studio e la diffusione del Diritto Informatico
applicato in campo giuridico, nelle Università e nel mondo del
lavoro, con particolare riguardo alla Pubblica Amministrazione. A
tal fine l’Associazione potrà:
promuovere l’immagine di quanti si occupano
di Diritto Informatico incentivando con iniziative le specificità
culturali e professionali
collaborare con gli Enti Universitari,
pubblici e privati, alla formazione Giuridico-Informatica del
proprio personale, di studenti, laureati, docenti e operatori
giuridici;
favorire l’aggiornamento culturale con
interscambi di conoscenze relative al Diritto Informatico e alla
materie ad esso connesse;
promuovere tutte le iniziative necessarie ad
incentivare gli studi e le ricerche sulle nuove normative inerenti
tale area di interesse;
promuovere, attraverso gli ordini e le
Associazioni Professionali proposte ed iniziative che permettano
lo studio, la ricerca e la diffusione capillare del diritto
informatico;
promuovere ed organizzare convegni,
manifestazioni, corsi, aggiornamenti, seminari di formazione
professionale anche permanente per poter consentire una profonda
sinergia fra lo studio, la ricerca ed il mondo del lavoro in
questo nuovo campo di comunicazione globale;
compiere tutte quelle attività, anche
editoriali, che direttamente e/o indirettamente sono inerenti lo
scopo associativo.
Art. 5. Possono far parte
dell’associazione le persone fisiche, maggiori di età, e le
persone giuridiche che per la loro attività di lavoro e/o di
studio siano interessate all’attività dell’associazione
stessa. I soci Ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui
importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione. Gli appartenenti all'Associazione possono
essere anche Soci Sostenitori e Onorari. I Soci Onorari e
Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo.
Art. 6. Le quota associativa non è
trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e
non è soggetta a rivalutazione.
Art. 7. L'ammissione dei soci è
deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da
almeno due soci, dal Consiglio direttivo.
Art. 8. Tutti i soci sono tenuti a
rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento
interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli
scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo
dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo,
diffida, espulsione della Associazione.
Art. 9. Tutti i soci hanno diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione. Il
diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di
partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 10. La qualifica di socio può
venir meno per i seguenti motivi:
per dimissioni, che devono essere comunicate
per iscritto ed indirizzate al Consiglio Direttivo almeno tre mesi
prima dello scadere dell’anno
per esclusione, a seguito di Delibera del
Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
a) per accertati motivi di incompatibilità
b) per contravvenzione alle norme e agli obblighi del
presente statuto o per altri motivi
che
comportino indegnità
c) per ritardato pagamento dei contributi per
oltre un anno.
Art. 11.i Organi dell’Associazione
sono:
l’Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Comitato Scientifico.
Art. 12. L’assemblea dei soci è il
momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta
gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci,
ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore
della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via
ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia
richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli
associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se
è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la
maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea
ordinaria è valida quale che sia il numero dei soci presenti, e
delibera validamente a maggioranza.
L’assemblea straordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei
soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in
seconda convocazione l’assemblea straordinaria è validamente
costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci e delibera
validamente con la maggioranza dei presenti.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di
mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare
importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto
; il Presidente dell’Assemblea, sceglie, in questo caso, due
scrutatori fra i presenti.
La convocazione delle assemblee, sia
ordinarie che straordinarie, va effettuata con preavviso di almeno
dieci giorni a mezzo lettera raccomandata, fax o qualsiasi altro
strumento purchè risulti prova dell’avvenuta ricezione.
Art. 13. L’assemblea ordinaria ha i
seguenti compiti:
elegge i membri del Consiglio Direttivo;
elegge il Presidente del Consiglio Direttivo;
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
approva il regolamento interno eventualmente
predisposto dal Consiglio Direttivo.
elegge i componenti del Collegio dei
Probiviri
L’assemblea straordinaria delibera sulle
modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento
dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea
elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere
il verbale finale.
Art. 14. L’assemblea straordinaria
ha i seguenti compiti:
delibera sullo scioglimento
dell’associazione
delibera sulle proposte di modifica dello
statuto
delibera sul trasferimento della sede
dell’associazione
delibera su ogni altro argomento di carattere
straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio
Direttivo
Per deliberare sullo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 15. Il consiglio direttivo è
composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri
componenti o anche fra persone non socie..
Il Consiglio direttivo è validamente
costituito quando sono presenti 2 membri e delibera a maggioranza.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni.
Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con
la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 16. Il Consiglio direttivo è
l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2
volte all’anno ed è convocato da:
il Presidente;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta
motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30%
dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre
all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione
dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve
contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al
periodo di un anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve
contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e
delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote annuali dei
soci;
Di ogni riunioni deve essere redatto verbale
da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 17. Il Presidente dura in carica
tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti
gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo,
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari
e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura
speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione
del Consiglio direttivo.
Art. 18. Il Comitato Scientifico
svolge funzioni consultive del Consiglio Direttivo in tutte le
attività culturali dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico può proporre al
Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni di studio e di
ricerca nel campo di attività congeniali all’associazione.
Il Comitato Scientifico è composto da tre o
cinque membri che possono essere eletti anche tra persone non
socie. La nomina è di competenza del Consiglio Direttivo.
I membri del Comitato Scientifico scelgono al
loro interno il Presidente, durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. Il Comitato Scientifico si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta del
Presidente del Consiglio Direttivo. Tutte le decisioni del
Comitato Scientifico vengono prese a maggioranza assoluta.
Art. 19. Le risorse economiche
dell'associazione sono costituite da:
beni, immobili e mobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale
e produttivo;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli associati sono costituiti
dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio
direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti
dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i
lasciti, sono accettate dall'assemblea; Le modalità di
utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie
dell'organizzazione, sono determinate dal Consiglio Direttivo.
E’ vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 20. L’anno finanziario inizia
il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il
bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono
essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro 120
giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente.
Esso deve essere depositato presso la sede
dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per
poter essere consultato da ogni associato.
Art. 21. Il Collegio dei probiviri è
composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione
del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di
ammissione.
Art. 22. Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad
associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 23. Particolari norme di
funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere
eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a
cura del Consiglio Direttivo.
Art. 24. Per quanto non previsto
dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
Atto di Registrazione n. 2299 del
27/maggio/2005
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