Statuto

Comitato tecnico scientifico

Iscrizione Soci

Statuto

Art. 1. E' costituita l'Associazione Culturale denominata “Associazione Calabrese di Diritto Informatico” con sede in Catanzaro alla Via della Quercia n. 45; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2. L’associazione ha carattere volontario, è apolitica e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi soiali, culturali e umanitari.

Art. 3. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 4. L’associazione si propone di sviluppare lo studio e la diffusione del Diritto Informatico applicato in campo giuridico, nelle Università e nel mondo del lavoro, con particolare riguardo alla Pubblica Amministrazione. A tal fine l’Associazione potrà:

promuovere l’immagine di quanti si occupano di Diritto Informatico incentivando con iniziative le specificità culturali e professionali

collaborare con gli Enti Universitari, pubblici e privati, alla formazione Giuridico-Informatica del proprio personale, di studenti, laureati, docenti e operatori giuridici;

favorire l’aggiornamento culturale con interscambi di conoscenze relative al Diritto Informatico e alla materie ad esso connesse;

promuovere tutte le iniziative necessarie ad incentivare gli studi e le ricerche sulle nuove normative inerenti tale area di interesse;

promuovere, attraverso gli ordini e le Associazioni Professionali proposte ed iniziative che permettano lo studio, la ricerca e la diffusione capillare del diritto informatico;

promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, corsi, aggiornamenti, seminari di formazione professionale anche permanente per poter consentire una profonda sinergia fra lo studio, la ricerca ed il mondo del lavoro in questo nuovo campo di comunicazione globale;

compiere tutte quelle attività, anche editoriali, che direttamente e/o indirettamente sono inerenti lo scopo associativo.

Art. 5. Possono far parte dell’associazione le persone fisiche, maggiori di età, e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro e/o di studio siano interessate all’attività dell’associazione stessa. I soci Ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Gli appartenenti all'Associazione possono essere anche Soci Sostenitori e Onorari. I Soci Onorari e Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo. 

Art. 6. Le quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 7. L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio direttivo.

Art. 8. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 9. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 10. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

per dimissioni, che devono essere comunicate per iscritto ed indirizzate al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno

per esclusione, a seguito di Delibera del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

a) per accertati motivi di incompatibilità

b) per contravvenzione alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi    che comportino indegnità

c) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Art. 11.i Organi dell’Associazione sono:

l’Assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Comitato Scientifico.

Art. 12. L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea ordinaria è valida quale che sia il numero dei soci presenti, e delibera validamente a maggioranza.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto ; il Presidente dell’Assemblea, sceglie, in questo caso, due scrutatori fra i presenti.

La convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, va effettuata con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo lettera raccomandata, fax o qualsiasi altro strumento purchè risulti prova dell’avvenuta ricezione.

Art. 13. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

elegge i membri del Consiglio Direttivo;

elegge il Presidente del Consiglio Direttivo;

approva il bilancio preventivo e consuntivo;

approva il regolamento interno eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo.

elegge i componenti del Collegio dei Probiviri

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14. L’assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

delibera sullo scioglimento dell’associazione

delibera sulle proposte di modifica dello statuto

delibera sul trasferimento della sede dell’associazione

delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

Per deliberare sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15. Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti o anche fra persone non socie..

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri e delibera a maggioranza.  I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 16. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

il Presidente;

da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 17. Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 18. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive del Consiglio Direttivo in tutte le attività culturali dell’Associazione.

Il Comitato Scientifico può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all’associazione.

Il Comitato Scientifico è composto da tre o cinque membri che possono essere eletti anche tra persone non socie. La nomina è di competenza del Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico scelgono al loro interno il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo. Tutte le decisioni del Comitato Scientifico vengono prese a maggioranza assoluta.

Art. 19. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

beni, immobili e mobili;

contributi;

donazioni e lasciti;

rimborsi;

attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea; Le modalità di utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione, sono determinate dal Consiglio Direttivo.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 21. Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 22. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 23. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 24. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Atto di Registrazione n. 2299 del 27/maggio/2005  

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